Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34233 - pubb. 05/02/2026
Dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall. e conseguenze del venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive
Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2025, n. 33590. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.
Società estinta per cancellazione dal Registro delle imprese - Conseguenze del venir meno degli organi sociali sui criteri di accertamento dello stato d’insolvenza - Individuazione - Criterio della possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio - Inapplicabilità - Criterio dell’impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Applicabilità - Ragioni
In tema di dichiarazione di fallimento di società estinta ai sensi dell'art. 10 l.fall., il venir meno dell'organo deputato all'accertamento e alla comparazione tra poste attive e passive e alla successiva liquidazione dell'attivo determina, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, l'inapplicabilità del criterio della cd. insolvenza statica, fondata sulla possibilità di liquidazione delle poste attive del patrimonio, dovendo, invece, essere applicato il criterio della cd. insolvenza dinamica, fondata sul riscontro dell'impotenza strutturale della società a soddisfare tempestivamente con mezzi normali le proprie obbligazioni. (massima ufficiale)
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