Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34235 - pubb. 05/02/2026
L’uso di hashtag contenenti il marchio altrui sui social network può integrare violazione della funzione di origine del marchio?
Tribunale Milano, 03 Febbraio 2025. Pres., est. Giani.
Contraffazione di modello – Utilizzatore informato – Impressione generale – Differenze significative
Concorrenza sleale – Imitazione servile – Confondibilità – Design industriale – Diritto d’autore – Valore artistico
Marchio UE – Hashtag – Funzione di origine
Tutela cautelare – Inibitoria – Penale
Il giudizio di contraffazione di un modello registrato va condotto mediante il raffronto comparativo tra il modello e il prodotto contestato, previa individuazione delle caratteristiche individualizzanti della privativa, verificando se le differenze riscontrate siano idonee a determinare, nell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa.
Non sussiste pertanto contraffazione quando le differenze tra il modello registrato e il prodotto contestato incidono sugli elementi che conferiscono al modello carattere individuale e sono tali da produrre un’impressione generale diversa, non limitandosi a modifiche marginali o secondarie.
La concorrenza sleale per imitazione servile richiede l’imitazione di elementi esteriori dotati di capacità distintiva e idonei a indicare l’origine imprenditoriale del prodotto, con valutazione della confondibilità sulla base dell’impressione generale suscitata nel consumatore medio.
La tutela autorale delle opere di design industriale destinate alla produzione di massa richiede, oltre al carattere creativo, il requisito del valore artistico, da dimostrarsi mediante parametri oggettivi, non essendo sufficiente la sola notorietà del designer o la pubblicazione su riviste a carattere commerciale.
L’uso di hashtag contenenti il marchio altrui sui social network può integrare violazione della funzione di origine del marchio quando è idoneo a creare confusione nell’utente di media attenzione circa la provenienza dei prodotti o la loro associazione con il titolare del marchio o con un’impresa economicamente collegata.
In presenza di violazione del marchio e di periculum in mora, è legittima l’adozione di un provvedimento cautelare di inibitoria, corredato dalla fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
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