Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34275 - pubb. 13/02/2026

Sul termine previsto dall’art. 63, comma 2, CCII per la valutazione della proposta di transazione fiscale

Appello Ancona, 13 Gennaio 2026. Pres. Gianfelice. Est. Savino.


Transazione fiscale – Art. 63 CCII – Dies a quo del termine – Natura


Cram down fiscale – Coordinamento temporale – Violazione del termine – Irrilevanza del pregiudizio dedotto



Il termine previsto dall’art. 63, comma 2, CCII per la valutazione della proposta di transazione fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria decorre dal deposito formale della proposta presso gli uffici competenti e non dalla mera conoscenza di fatto della stessa da parte del creditore erariale.


Il termine di cui all’art. 63, comma 3, CCII ha natura dilatoria ed è posto a presidio dell’interesse del creditore erariale a un effettivo coinvolgimento nel procedimento di perfezionamento della transazione fiscale.


La domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti contenente una transazione fiscale è dunque inammissibile se proposta prima del decorso del termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per valutare l’eventuale adesione.


Ai fini dell’omologazione forzosa dell’accordo di ristrutturazione contenente una transazione fiscale, la domanda di omologazione deve essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell’adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale.


L’inosservanza del termine dilatorio di novanta giorni previsto dall’art. 63 CCII preclude pertanto l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, a prescindere dalla deduzione di uno specifico pregiudizio da parte del creditore erariale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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