Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34405 - pubb. 06/03/2026

La società cooperativa edilizia persegue il c.d. “vantaggio mutualistico”, che si sostanzia nel soddisfacimento del bisogno abitativo attraverso l'assegnazione dell'alloggio

Tribunale Napoli, 05 Febbraio 2026. Pres. Pica. Est. Rabuano.


Società cooperativa edilizia - Vantaggio mutualistico - Soddisfacimento del bisogno abitativo attraverso l'assegnazione dell'alloggio



In punto di diritto, osserva il Collegio che la società cooperativa edilizia persegue, ai sensi dell'art. 2511 c.c., il c.d. “vantaggio mutualistico”, che si sostanzia nel soddisfacimento del bisogno abitativo attraverso l'assegnazione dell'alloggio.
Elemento caratterizzante la fattispecie è la coesistenza, in capo al socio, di due distinti rapporti giuridici, autonomi ma funzionalmente collegati:
-il rapporto associativo o sociale, che discende dall'adesione alla compagine sociale e comporta l'assunzione dei diritti e degli obblighi statutari;
-il rapporto mutualistico o di scambio, di natura contrattuale e sinallagmatica, teleologicamente orientato all'assegnazione dell'unità immobiliare (costruzione, consegna) e regolato da norme diverse da quelle societarie, attinenti allo schema della compravendita o dell'appalto.
Tra i due rapporti sussiste un nesso di dipendenza unilaterale: il mantenimento del rapporto di scambio presuppone indefettibilmente la permanenza dello status di socio, sicché il venir meno del vincolo sociale determina ipso iure la caducazione del rapporto mutualistico e dell'assegnazione. Ne consegue che la posizione del socio quale creditore verso la cooperativa per la restituzione delle somme anticipate sorge solo una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale (Cass. Civ. sent. n. 6197/2008; Trib. Roma Sez. spec. Impresa, n. 4326/2018)”. (Biagio Riccio) (riproduzione riservata)




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