Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34423 - pubb. 10/03/2026

Cessione in blocco dei crediti: prova della legittimazione sostanziale, opposizione a decreto ingiuntivo e pubblicazione in G.U.

Tribunale Brescia, 02 Gennaio 2026. Est. Del Porto.


Cessione in blocco dei crediti – Onere della prova – Legittimazione sostanziale


Cessione in blocco – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Limiti probatori


Opposizione a decreto ingiuntivo – Difetto di prova della cessione – Revoca del decreto



In caso di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la parte che agisce affermandosi cessionaria ha l’onere di dimostrare documentalmente l’effettiva inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione, qualora tale inclusione sia specificamente contestata dal debitore ceduto.


La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale esonera dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non è di per sé idonea a provare né l’esistenza della cessione in relazione a specifici crediti né la loro inclusione nell’operazione di cessione in blocco.


In difetto di prova della qualità di cessionario del credito azionato, il decreto ingiuntivo ottenuto dal soggetto che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario deve essere revocato, restando assorbite le ulteriori contestazioni sul merito del credito.


[Il Tribunale di Brescia decide un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla coobbligata solidale avverso un decreto ottenuto da una società che agiva quale mandataria di una cessionaria di crediti derivanti da contratti di finanziamento. L’opponente, oltre a dedurre l’irrilevanza degli accordi di separazione personale intercorsi con il coniuge debitore principale, contestava la riferibilità dei documenti prodotti ai contratti indicati in ricorso e, soprattutto, la prova della qualità di cessionaria dei crediti azionati. Quanto alla numerazione dei contratti, il Tribunale rileva che la diversità tra numeri di proposta, di accettazione e di contratto non genera incertezza sull’individuazione dei rapporti, risultando dai documenti prodotti la piena corrispondenza delle condizioni economiche dei finanziamenti.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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