Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34424 - pubb. 10/03/2026
Sul passaggio dalla fase precontenziosa a quella contenziosa nel giudizio di rendiconto del curatore
Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 2026, n. 3203. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.
Rendiconto del curatore – Fase contenziosa – Natura del giudizio
Mancata iscrizione a ruolo – Effetti – Art. 307 c.p.c. – Riassunzione – Termine applicabile – Disciplina temporale
Art. 50-bis c.p.c. – Ripartizione interna degli affari – Nullità
Nel giudizio di rendiconto del curatore fallimentare ex art. 116 l. fall., la fase contenziosa non instaura un nuovo processo, ma costituisce un incidente di cognizione che si innesta su una procedura già pendente.
La mancata iscrizione a ruolo della fase contenziosa del giudizio di rendiconto determina una situazione di quiescenza del processo e non l’immediata estinzione, trovando applicazione l’art. 307, primo comma, c.p.c.
Ai fini dell’estinzione ex art. 307 c.p.c., il termine per la riassunzione è quello vigente alla data del provvedimento che introduce la fase contenziosa, individuato nel decreto del giudice delegato che fissa l’udienza davanti al collegio.
L’art. 50-bis c.p.c. non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari all’interno del tribunale; la sua violazione integra nullità da far valere con i motivi di gravame ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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