Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34429 - pubb. 10/03/2026
Contrasto con il principio di tutela giurisdizionale effettiva della disciplina in tema di mediazione che impone al giudice un rinvio della prima udienza di almeno sei mesi
Tribunale Verona, 17 Febbraio 2026. Est. Vaccari.
Disciplina degli artt. artt. 5, comma 2, e 6, comma 2, del d. lgs. 28/2010, come risultanti dopo le modifiche di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 e al d. lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 – Suo contrasto con l’art. 47 del Trattato Ue – Sussiste
La disciplina degli artt. 5, comma 2, e 6, comma 2, del d. lgs. 28/2010, che, nel giudizio di cognizione ordinario, impone al giudice un rinvio della prima udienza di comparizione di almeno sei mesi per consentire lo svolgimento della mediazione va disapplicata in quanto contrastante con l’art. 47 del Trattato Ue poiché ritarda l’accesso alla giurisdizione. Infatti, a fronte di un termine per la costituzione del convenuto di 120 giorni, nelle controversie soggette a mediazione, l’attore può vedere esaminato il suo caso da parte dell’autorità giudiziaria a distanza di almeno dieci mesi dal momento in cui ha deciso di agire in giudizio. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)
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