Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34432 - pubb. 11/03/2026
La Cassazione sulla nozione di finanza esterna con riferimento alla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso dei finanziamenti
Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2026, n. 620. Pres. Terrusi. Est. Amatore.
Concordato semplificato – Risorse esterne – Nozione – Necessità di apporto nuovo ed estraneo
Concordato semplificato – Risorse esterne – Rinuncia alla prededuzione – Esclusione
Concordato semplificato – Risorse esterne – Incremento indiretto dell’attivo – Irrilevanza
Per risorsa esterna, ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, deve intendersi un apporto di nuova finanza o di altre utilità che costituiscano un quid pluris aggiuntivo ed estraneo rispetto al patrimonio del debitore al momento della proposta di concordato, come tale liberamente distribuibile tra i creditori.
Non rientrano nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, quelle che derivano dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti dagli stessi apportati e autorizzati nella fase della composizione negoziata, trattandosi di una mera rinuncia alla qualità del credito e non di un incremento dell’attivo.
La nozione di risorsa esterna non può essere estesa a ricomprendere condotte abdicative o operazioni di redistribuzione interna del patrimonio del debitore, in quanto prive del requisito della novità e dell’estraneità rispetto all’attivo già esistente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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