Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34433 - pubb. 11/03/2026

La sospensione delle vendite fallimentari competitive non può essere disposta d’ufficio dal Giudice delegato

Cassazione civile, sez. I, 28 Gennaio 2026, n. 1928. Pres. Terrusi. Est. Crolla.


Vendite fallimentari – Vendita competitiva – Art. 108 l. fall. – Sospensione delle operazioni di vendita – Istanza di parte – Necessità – Intervento ex officio del Giudice delegato – Esclusione



In tema di vendita competitiva fallimentare, l’art. 108 l. fall. – nel testo applicabile ratione temporis, come novellato dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007 – subordina la sospensione delle operazioni di vendita all’iniziativa del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previa acquisizione del parere del comitato dei creditori, con conseguente esclusione del potere del Giudice delegato di sospendere o revocare d’ufficio l’aggiudicazione, atteso il suo ruolo di soggetto terzo con funzioni di vigilanza e non di gestione delle vendite, viceversa attribuite al curatore. (Giulio Calabrese) (riproduzione riservata)


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