Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34434 - pubb. 11/03/2026

Le spese di custodia possono essere soddisfatte anche mediante il prelievo diretto dai fondi della procedura esecutiva

Cassazione civile, sez. III, 31 Luglio 2025, n. 22105. Pres. De Stefano. Est. Saija.


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - Spese di custodia - Modalità di soddisfazione - Prelievo del custode dai fondi della procedura - Ammissibilità - Presupposti e condizioni



In tema di esecuzione forzata, le spese di custodia possono essere soddisfatte, oltre che attraverso l'utilizzo del fondo spese normalmente assegnato al custode e posto a carico del creditore procedente, anche mediante il prelievo diretto da parte del custode dai fondi della procedura esecutiva, se esistenti, fermo restando che le somme così prelevate: a) devono necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dell'ausiliario con decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2022 e vanno formalmente poste a carico del creditore procedente; b) devono essere imputate alla massa passiva di riferimento; c) in caso di incapienza, concorrono con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate ex art. 2770 c.c., dovendo essere eventualmente soddisfatte in proporzione, ai sensi dell'art. 2782 c.c., in favore di quest'ultimo, quale formale anticipatario; d) devono essere, in ogni caso, oggetto di rendiconto da parte del custode, soggetto ad approvazione ex artt. 560, comma 1, e 593 c.p.c. da parte del g.e., al quale compete risolvere eventuali contestazioni al riguardo. (massima ufficiale)




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