Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34442 - pubb. 12/03/2026
Diritto del compenso nel lavoro autonomo e attività "in nero"
Cassazione civile, sez. II, 24 Marzo 2023, n. 8450. Pres. Di Virgilio. Est. Giannaccari.
Contratto d’opera – Forma tacita – Diritto al compenso
Art. 2231 c.c. – Ambito di applicazione
Attività artigiana – Libertà di esercizio
Attività svolta in nero – Irrilevanza civilistica
Nel lavoro autonomo il diritto al compenso presuppone la conclusione di un contratto d’opera, che può risultare anche da comportamenti concludenti e quindi dalla forma tacita.
La nullità prevista dall’art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione espletata rientri tra quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria di professionisti intellettuali, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in un albo o al possesso di una specifica abilitazione.
Per le attività artigiane non riservate a professioni intellettuali vige il principio generale di libertà del lavoro autonomo o di impresa di servizi, con conseguente insussistenza di cause di nullità del contratto per difetto di iscrizione ad albi.
Le eventuali violazioni di carattere tributario derivanti dallo svolgimento dell’attività in nero non incidono sul diritto al compenso per l’opera prestata sul piano civilistico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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