Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34684 - pubb. 05/05/2026
Nullità del finanziamento a impresa in stato di difficoltà per contrarietà al buon costume e violazione dei doveri professionali del banchiere
Tribunale Reggio Emilia, 09 Aprile 2026. Pres., est. Calò.
Domanda di ammissione al passivo - Contratto di finanziamento - Concessione abusiva di credito - Nullità dell’operazione complessivamente realizzata
L’erogazione di un finanziamento (nella specie, chirografario ed assistito dal Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese) ad un soggetto che non sarà in grado di restituirlo integralmente, versando lo stesso in una situazione di difficoltà finanziaria che la banca finanziatrice conosceva o avrebbe dovuto conoscere secondo la diligenza professionale tipica del banchiere, integra una operazione nulla per contrarietà al buon costume, ponendosi in contrasto con le regole di correttezza che governano le relazioni di mercato, posto che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa. (Antonio Dimundo) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell'Avv. Antonio Dimundo
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