Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34974 - pubb. 17/07/2026

Impresa minore, requisiti dimensionali, onere della prova, documentazione alternativa ai bilanci e mancata costituzione del fondo rischi

Appello Palermo, 22 Giugno 2026. Pres. Frasca. Est. Maisano.


Liquidazione giudiziale – Impresa minore – Requisiti dimensionali – Onere della prova – Documentazione alternativa ai bilanci – Mancata costituzione del fondo rischi – Liquidazione giudiziale – Revoca – Società cancellata – Provvedimenti conseguenti



L'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sul debitore, trattandosi di una condizione derogatoria rispetto alla regola generale dell'assoggettamento dell'imprenditore commerciale alla procedura concorsuale.


La prova del possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore può essere fornita, oltre che mediante i bilanci ritualmente approvati e depositati, anche attraverso altri documenti contabili e fiscali idonei a rappresentare in modo attendibile la situazione economica e patrimoniale dell'impresa.


La mancata iscrizione di un credito litigioso o la mancata costituzione di un fondo rischi non determinano automaticamente l'inattendibilità complessiva dei bilanci, dovendo tale omissione essere valutata in relazione alla concreta incidenza sulla rappresentazione della situazione economica e patrimoniale dell'impresa.


L'omessa costituzione di un fondo rischi in relazione ad un credito litigioso può assumere rilievo ai fini della valutazione della diligenza dell'operato del liquidatore, ma non incide sulla verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa minore qualora, anche considerando il debito controverso, le soglie previste dalla legge non risultino superate.


In caso di revoca della liquidazione giudiziale di una società già cancellata dal registro delle imprese anteriormente alla proposizione dell'istanza, la particolare situazione soggettiva del debitore può escludere la necessità di adottare i provvedimenti conseguenti previsti dall'art. 53, comma 4, CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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