Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35106 - pubb. 10/09/2026

L'omologazione del concordato preventivo comprensivo della transazione fiscale sostituisce il credito tributario originario

Corte di Giustizia Tributaria Regionale Milano, 14 Luglio 2026. Pres. Marcellini. Est. Giuffrè.


Concordato preventivo - Transazione fiscale - Omologazione - Effetti - Credito tributario originario - Sostituzione - Intimazione di pagamento - Illegittimità


Processo tributario - Cessazione della materia del contendere - Definitività degli avvisi di accertamento - Esclusione



L'omologazione del concordato preventivo comprensivo della transazione fiscale sostituisce il credito tributario originariamente risultante dagli avvisi di accertamento con il credito concordatario, con la conseguenza che, una volta integralmente adempiuti gli obblighi derivanti dalla transazione, l'Amministrazione finanziaria non può legittimamente emettere un'intimazione di pagamento fondata sull'originario credito tributario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittime le intimazioni di pagamento emesse per l'intero importo degli avvisi di accertamento, nonostante la società avesse integralmente adempiuto la transazione fiscale omologata).


La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere a seguito dell'omologazione del concordato preventivo e della transazione fiscale non equivale a un rigetto del ricorso né rende definitivi gli avvisi di accertamento, poiché l'estinzione del giudizio consegue al venir meno dell'interesse delle parti per effetto della sostituzione del credito originario con quello concordatario. (Nella specie, la Corte ha escluso che la precedente declaratoria di cessazione della materia del contendere legittimasse l'emissione dell'intimazione di pagamento fondata sugli originari avvisi di accertamento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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