Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35109 - pubb. 10/09/2026

Pluralità di fondi comuni di investimento gestiti dalla SGR ed illegittimità del pignoramento di crediti appartenenti ad altro fondo

Tribunale Roma, 26 Maggio 2026. Est. Valecchi.


Fondi comuni di investimento - SGR - Pluralità di fondi gestiti - Separazione patrimoniale - Autonomia reciproca dei patrimoni


Fondi comuni di investimento - Pluralità di fondi gestiti dalla stessa SGR - Debiti tributari di un fondo - Crediti appartenenti ad altro fondo - Pignoramento - Illegittimità


Fondi comuni di investimento - Separazione patrimoniale - Obbligazioni del fondo - Responsabilità patrimoniale - Limite



Ciascun fondo comune di investimento costituisce, ai sensi dell’art. 36, comma 4, TUF, un patrimonio autonomo e distinto non soltanto dal patrimonio della SGR e da quello dei partecipanti, ma anche da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società, sicché la gestione di una pluralità di fondi da parte della stessa SGR non determina alcuna commistione tra i rispettivi patrimoni.


È illegittimo il pignoramento avente ad oggetto crediti appartenenti a un fondo comune di investimento quando l’esecuzione sia promossa per il soddisfacimento di debiti tributari riferibili a diversi fondi immobiliari, ancorché tutti gestiti dalla medesima SGR, poiché il principio di separazione patrimoniale impedisce che il patrimonio di un fondo risponda delle obbligazioni riferibili a un altro fondo.


Delle obbligazioni riferibili a un fondo comune di investimento la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo, non potendo essere utilizzati per il loro soddisfacimento né il patrimonio proprio della società di gestione né i patrimoni degli altri fondi dalla stessa gestiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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