Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35114 - pubb. 11/09/2026

Le misure protettive si estendono a tutte le iniziative dei creditori incompatibili con il piano di risanamento, compresi diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c. e richiesta di sequestro probatorio delle imbarcazioni

Tribunale La Spezia, 12 Giugno 2026. Est. Gaggioli.


Misure protettive - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari - Ambito di applicazione - Vincoli di indisponibilità sul patrimonio del debitore - Interpretazione estensiva



Il divieto previsto dall'art. 54, comma 2, CCII si estende a tutte le iniziative dei creditori che, pur non qualificandosi tecnicamente come azioni esecutive o cautelari, siano idonee ad assoggettare il patrimonio del debitore, o i beni e i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, a un vincolo di indisponibilità incompatibile con la realizzazione del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il divieto si estendesse anche all'esercizio del diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c. e alla richiesta di sequestro probatorio delle imbarcazioni, in quanto incompatibili con la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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