Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35125 - pubb. 15/09/2026
Dopo un'asta deserta non è consentita l'aggiudicazione diretta a chi non abbia partecipato alla gara
Tribunale Bergamo, 20 Aprile 2026. Est. Burti.
Liquidazione giudiziale - Programma di liquidazione - Poteri del giudice delegato - Autorizzazione - Limiti - Vendita competitiva - Asta deserta - Aggiudicazione diretta - Principio di competitività - Violazione
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e controllo e può autorizzare preventivamente gli atti conformi al programma di liquidazione, ma non può autorizzare, dopo il compimento dell'atto gestorio, una vendita difforme dal programma stesso o dalla disciplina competitiva prevista dalla legge.
L'aggiudicazione diretta di un bene dell'attivo dopo un'asta andata deserta non è consentita a favore di un soggetto che non abbia partecipato alla procedura competitiva mediante la presentazione di un'offerta irrevocabile di acquisto, poiché tale modalità di vendita viola i principi di competitività, trasparenza e imparzialità che regolano la liquidazione concorsuale.
[Nella specie, il soggetto aggiudicatario aveva manifestato la volontà di acquistare il bene soltanto dopo l'esito negativo della gara e aveva versato una cauzione senza presentare alcuna offerta irrevocabile nei termini del bando]. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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