Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35148 - pubb. 18/09/2026
Controversie distributive: il difensore antistatario che non sia intervenuto nell’esecuzione non è legittimato a contestare il progetto di distribuzione
Tribunale Tivoli, 04 Agosto 2026. Est. Lupia.
Esecuzione forzata - Distribuzione - Controversie distributive - Difensore antistatario - Distrazione delle spese - Legittimazione - Intervento nel processo esecutivo - Necessità - Revoca del mandato
In tema di controversie distributive ex art. 512 c.p.c., il procuratore dichiaratosi antistatario non è legittimato a proporre contestazioni avverso il progetto di distribuzione per il solo fatto di essere titolare del credito derivante dal provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., atteso che tale qualità non equivale a quella di creditore intervenuto nel processo esecutivo. La legittimazione a promuovere il giudizio distributivo presuppone infatti la partecipazione al concorso quale creditore della procedura, sicché, in difetto di un autonomo atto di intervento, il difensore distrattario resta privo del potere di sollevare contestazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.c. Tale legittimazione deve altresì escludersi quando il mandato professionale sia stato revocato o sia cessato anteriormente alla formulazione della dichiarazione di antistatarietà, non potendo il difensore, una volta estinto il rapporto di rappresentanza, validamente avvalersi delle prerogative riconosciute dall'art. 93 c.p.c. (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)
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