Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35152 - pubb. 19/09/2026

Concordato semplificato: il termine di sessanta giorni per l’accesso ha natura decadenziale e non può essere superato con la domanda con riserva

Tribunale Milano, 09 Luglio 2026. Pres., est. De Simone.


Concordato semplificato - Domanda - Termine di sessanta giorni - Relazione finale dell’esperto - Decorrenza - Natura decadenziale - Concordato semplificato - Composizione negoziata - Collegamento funzionale - Termine di sessanta giorni - Ratio



Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, previsto dall’art. 25-sexies, comma 1, CCII per la presentazione della proposta di concordato semplificato, ha natura decadenziale, avuto riguardo sia al dato letterale della norma sia alla funzione sistematica dell’istituto, non essendo previste proroghe, sospensioni o altre deroghe idonee ad ampliarne la durata.


Il concordato semplificato costituisce uno sbocco immediato e strettamente conseguenziale al fallimento delle trattative svolte nella composizione negoziata, sussistendo tra i due segmenti un necessario collegamento funzionale, cronologico e teleologico. Il termine di sessanta giorni previsto per l’accesso allo strumento è funzionale ad assicurare che il patrimonio informativo acquisito, il contenuto delle trattative e le valutazioni espresse dall’esperto conservino attualità e affidabilità ai fini del successivo giudizio giurisdizionale.


La possibilità di accesso con riserva al concordato semplificato, introdotta dal d.lgs. n. 136 del 2024, consente al debitore il deposito anticipato del ricorso con successiva integrazione della proposta e del piano, ma non incide sul termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 25-sexies, comma 1, CCII né ne modifica la natura decadenziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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