Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35195 - pubb. 30/09/2026

Giudizio disciplinare dinanzi al CNF e omessa comunicazione del provvedimento con cui è stata fissata la seduta

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Giugno 2026, n. 22200. Pres. D'Ascola. Est. Vincenti.


AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - Giudizi disciplinari - Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense - Omessa comunicazione al ricorrente e alle altre parti dell'avviso dell'udienza di discussione - Conseguenza - Nullità della decisione - Fattispecie



Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l'omessa comunicazione, al ricorrente e alle altre parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del r.d. n. 37 del 1934, costituendo grave violazione dell'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del CNF. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della decisione impugnata in quanto la comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza era stata eseguita esclusivamente al difensore dell'incolpato presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e dunque giuridicamente inesistente). (massima ufficiale)