Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35202 - pubb. 01/10/2026
Concordato con riserva: la proroga del termine richiede un progetto concreto e non può supplire all’inerzia del debitore nella predisposizione del piano
Tribunale Pescara, 13 Agosto 2026. Pres., est. Bongrazio.
Concordato preventivo con riserva - Proroga del termine ex art. 44 CCII - Giustificati motivi - Progetto di regolazione della crisi - Necessità
Concordato preventivo con riserva - Proroga del termine - Attività preparatorie - Inerzia del debitore - Buona fede e correttezza
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024, la proroga del termine concesso ai sensi dell’art. 44 CCII per il deposito della proposta e del piano presuppone giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza concretamente verificabile; non è sufficiente una mera enunciazione programmatica della soluzione prescelta, priva degli elementi tecnici necessari per valutarne, anche in via preliminare, la concreta percorribilità.
Non ricorrono i giustificati motivi richiesti dall’art. 44 CCII per la proroga del termine quando il debitore, senza adeguata giustificazione, non abbia utilizzato il periodo già concesso per compiere le verifiche minime necessarie alla costruzione del piano, rinviando al periodo di proroga attività fondamentali ancora da iniziare; tale condotta viola i doveri di buona fede, correttezza e tempestiva attivazione imposti dall’art. 4 CCII. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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