Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35204 - pubb. 02/10/2026

Composizione negoziata: test pratico, sindacato sul progetto di risanamento e inibitoria dell’escussione della garanzia pubblica

Tribunale Avellino, 29 Giugno 2026. Est. Russolillo.


Composizione negoziata - Test pratico - Flussi al servizio del debito - Iniziative previste dal piano - Decreto dirigenziale 23 aprile 2026


Composizione negoziata - Misure protettive - Progetto di risanamento - Relazione dell’esperto - Sindacato giudiziale


Composizione negoziata - Misure cautelari - Garanzia pubblica - Escussione da parte della banca - Inibitoria


Composizione negoziata - Misure cautelari - Fideiussore - Estensione della protezione al patrimonio del terzo - Condizioni



Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento deve essere effettuato assumendo la stazionarietà dell’andamento aziendale alla data di accesso alla composizione negoziata; nel denominatore del rapporto tra debito da ristrutturare e flussi al servizio del debito devono pertanto essere considerati soltanto i flussi realizzabili secondo l’andamento aziendale attuale, senza includere i margini operativi prospettici derivanti dall’attuazione di iniziative non ancora poste in essere.


In sede di conferma delle misure protettive, una volta individuate dall’imprenditore nel progetto di piano le iniziative necessarie al risanamento, oggetto principale del sindacato giudiziale è la relazione dell’esperto, al quale compete verificare, mediante l’analisi di coerenza, la congruenza delle iniziative rispetto all’obiettivo programmato e la loro fattibilità, sulla base di riscontri estrinseci idonei a renderne sufficientemente credibile l’attuazione.


Nell’ambito della composizione negoziata può essere concessa, quale misura cautelare funzionale al buon esito delle trattative, l’inibitoria dell’escussione della garanzia pubblica prestata a sostegno dei finanziamenti bancari, poiché la possibilità per il creditore finanziario di trasferire sul garante pubblico il rischio dell’insolvenza è idonea a disincentivarne il coinvolgimento attivo nelle trattative e a compromettere il percorso di risanamento.


La tutela cautelare può estendersi al patrimonio del socio o del terzo fideiussore soltanto quando tale protezione sia funzionale al risanamento dell’impresa, in particolare perché il piano preveda un diretto coinvolgimento del garante e ne specifichi l’apporto finanziario; l’estensione deve invece essere negata quando il piano sia fondato esclusivamente sulle risorse endogene generate dalla prosecuzione dell’attività aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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