Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35206 - pubb. 02/10/2026
Sospensione per pregiudizialità penale e giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata
Cassazione civile, sez. II, 17 Luglio 2026, n. 23467. Pres. Grasso. Est. Trapuzzano.
PROCEDIMENTO CIVILE - Sospensione per pregiudizialità penale - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Assenza di previsione normativa che imponga l’attesa del giudicato - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha annullato il provvedimento che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di somme in relazione alle quali l'opponente affermava esservi stata usura, aveva disposto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in pendenza dell'appello avverso la sentenza penale di assoluzione del creditore opposto imputato di concorso nel reato, rilevando che, in assenza di una norma che imponesse di attendere il passaggio in giudicato della decisione penale, poteva al più trovare applicazione la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., previa motivata valutazione di opportunità). (massima ufficiale)
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