Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35220 - pubb. 06/10/2026
Accordi di ristrutturazione: fattibilità del piano, pagamento dei creditori estranei e valutazione prudenziale delle risorse destinate al risanamento
Tribunale Firenze, 07 Settembre 2026. Pres. Legnaioli. Est. Selvarolo.
Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Fattibilità del piano - Attestazione del professionista indipendente - Controllo del tribunale
Accordi di ristrutturazione - Fattibilità del piano - Valore degli attivi - Scenari deteriori - Criterio prudenziale
Nel giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, il tribunale è chiamato a verificare la completezza, l'analiticità e l'adeguatezza dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, accertando che il giudizio prognostico del professionista indipendente sia fondato su un percorso logico, argomentato e controllabile, coerente con la situazione dell'impresa e con il contesto economico e di settore, e che il piano sia idoneo a consentire l'esecuzione degli accordi e il pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.
Ai fini del giudizio di fattibilità di un accordo di ristrutturazione, assume rilievo la circostanza che il piano sia costruito secondo criteri prudenziali, assumendo per gli attivi destinati al soddisfacimento dei creditori valori realizzabili anche negli scenari deteriori, quando la consistenza e il valore dei beni e l'attendibilità delle ulteriori fonti finanziarie consentano di ritenere sostenibile l'esecuzione dell'accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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