Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35234 - pubb. 08/10/2026
Concordato semplificato: l’ammissibilità richiede che la composizione negoziata sia stata avviata in presenza di concrete prospettive di risanamento
Appello Roma, 17 Agosto 2026. Pres. Pinto. Est. Pellegrini.
Concordato semplificato - Ammissibilità - Composizione negoziata - Prospettive di risanamento ab initio - Necessità
Concordato semplificato - Relazione finale dell’esperto - Correttezza e buona fede delle trattative - Controllo del tribunale - Legalità sostanziale
Ai fini dell’ammissibilità del concordato semplificato, il tribunale deve verificare anche la sussistenza, sin dall’inizio della composizione negoziata, dei requisiti per l’accesso a tale percorso e, in particolare, che fosse ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, non potendo la composizione negoziata essere intrapresa in assenza di concrete prospettive di risanamento al solo fine di accedere ai vantaggi del successivo concordato semplificato.
Lo scrutinio sulla ritualità della proposta di concordato semplificato non si esaurisce nella verifica formale dell’esistenza, nella relazione finale dell’esperto, delle dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies CCII, ma si estende all’attendibilità e alla ragionevolezza delle relative attestazioni e alla loro rispondenza alla documentazione acquisita; pertanto, ove risulti che sin dall’inizio non sussistevano effettive e concrete possibilità di risanamento dell’impresa, deve escludersi che le trattative possano considerarsi svolte secondo correttezza e buona fede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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