Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35238 - pubb. 09/10/2026

Riparto delle spese di riparazione nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o terrazza a livello di proprietà o uso esclusivo

Cassazione civile, sez. II, 21 Aprile 2026, n. 10534. Pres. Scarpa. Est. Pirari.


CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI - Lastrico solare o terrazza a livello di proprietà o uso esclusivo - Funzione di copertura di una sola unità immobiliare - Infiltrazioni - Spese di riparazione - Riparto - Criterio ex 1125 e non ex art. 1126 c.c. - Fondamento



In tema di condominio negli edifici, nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini, che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione va effettuato secondo il criterio di cui all'art. 1125 c.c., particolare declinazione di quello ex art. 1123 c.c. e non secondo il criterio derogatorio di cui all'art. 1126 c.c., giacché, in tale situazione, viene meno la ratio di quest'ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia, in modo particolare, colui che trae da tale porzione immobiliare benefici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa. (massima ufficiale)




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