Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35245 - pubb. 10/10/2026

Responsabilità dell’avvocato: omessa esecutorietà del decreto ingiuntivo e perdita della prelazione ipotecaria nel successivo fallimento

Appello Trento, 07 Agosto 2026. Pres. Guzzo. Est. Benini.


Responsabilità professionale dell’avvocato - Decreto ingiuntivo non opposto - Dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - Ipoteca giudiziale - Successivo fallimento del debitore


Responsabilità professionale dell’avvocato - Perdita della prelazione ipotecaria - Concorso colposo del cliente - Inerzia successiva - Esclusione



È responsabile del danno derivante dalla perdita della prelazione ipotecaria il difensore che, decorso il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo, ometta di richiederne la dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c., così determinando l’inopponibilità alla successiva procedura concorsuale del debitore dell’ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto; la restituzione degli atti e la cessazione dell’incarico non escludono la responsabilità quando il professionista abbia avuto il tempo di compiere l’adempimento e abbia comunque omesso di informare il cliente della necessità di provvedervi.


La successiva inerzia del cliente o degli organi della procedura cui esso sia sottoposto non integra concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c. né interrompe il nesso causale rispetto all’omissione del difensore, quando l’adempimento necessario a conservare l’opponibilità della garanzia dipenda da una conoscenza tecnico-giuridica rientrante nella diligenza professionale esigibile dall’avvocato e non normalmente pretendibile dal cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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