Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35293 - pubb. 15/10/2026

Lite promossa dall'amministratore nei confronti del condominio e potere dell'assemblea di transigere o rinunciare alla lite

Cassazione civile, sez. II, 27 Aprile 2026, n. 11246. Pres. Scarpa. Est. Giannaccari.


ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - Assemblea - Possibilità di sostituzione all’amministrazione - Sussistenza - Conseguenze - Lite promossa nei confronti del Condominio - Potere di transigere o rinunciare alla lite in capo all’assemblea - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie



In tema di condominio, l'assemblea, titolare di una competenza generale in ordine alla gestione degli interessi comuni, può sostituirsi all'amministratore, le cui funzioni restano meramente esecutive della volontà assembleare: la rappresentanza processuale non comporta, infatti, né la titolarità del rapporto sostanziale né il potere dispositivo, con la conseguenza che spetta all'assemblea deliberare la transazione o la rinuncia alla lite anche se promossa dall'amministratore, il quale non è portatore di un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore in nome e per conto del condominio, in affermato regime di prorogatio imperii, a fronte della delibera assembleare che stabiliva espressamente di non ratificare l'operato dell'amministratore). (massima ufficiale)




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