Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35299 - pubb. 16/10/2026
Responsabilità in caso di danno da infiltrazioni provocato da più soggetti ad un appartamento sottostante
Cassazione civile, sez. II, 28 Aprile 2026, n. 11585. Pres. Falaschi. Est. Scarpa.
CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI - Danno da infiltrazioni provocato da più soggetti ad un appartamento sottostante - Concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale - Solidarietà ex art. 2055 c.c. - Conseguenze - Limiti pari alle quote imputabili all’uno o all’atro dei danneggianti - Irrilevanza
In caso di danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante, provocato da più soggetti - quali il locatore e il conduttore titolari del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello e il condominio, ovvero i condomini proprietari delle unità sottostanti -, nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall'art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va sempre intesa come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all'attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all'uno o agli altri, a norma dell'art. 1126 c.c. (massima ufficiale)
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