Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35413 - pubb. 29/10/2026
Revocatoria fallimentare: l’esenzione dei pagamenti dei crediti di lavoro opera anche dopo la cessazione del rapporto e in sede esecutiva?
Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2026, n. 12710. Pres. Vella. Est. Amatore.
Revocatoria fallimentare - Pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro - Esenzione - Cessazione del rapporto - Pagamento in sede esecutiva
Revocatoria fallimentare - Pagamento di credito privilegiato - Pregiudizio alla par condicio creditorum - Interesse del curatore all’azione
L’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito è diretta a tutelare il diritto alla retribuzione quale valore costituzionalmente rilevante e solo indirettamente e in via mediata la continuità aziendale; essa non è pertanto subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento, che può avvenire anche in sede esecutiva e dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento di un credito assistito da privilegio generale non esclude la sua idoneità a pregiudicare la par condicio creditorum né fa venir meno l’interesse del curatore all’azione revocatoria, poiché soltanto in sede di ripartizione dell’attivo può accertarsi se il pagamento abbia pregiudicato le ragioni di altri creditori privilegiati, suscettibili anche di insinuazione successiva all’esercizio dell’azione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Testo Integrale





