Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35424 - pubb. 30/10/2026

Composizione negoziata: la rappresentazione del valore di liquidazione è presupposto necessario delle trattative in buona fede

Tribunale Verona, 12 Agosto 2026. ..


Composizione negoziata - Trattative - Buona fede - Valore di liquidazione - Rappresentazione dell’alternativa liquidatoria


Composizione negoziata - Misure cautelari - Contratti bancari - Sospensione degli obblighi di pagamento - Rimodulazione del sinallagma - Inammissibilità


Composizione negoziata - Misure cautelari - Garanzia pubblica - Inibitoria dell’escussione - Partecipazione alle trattative secondo buona fede


Composizione negoziata - Segnalazione alla Centrale dei rischi - Art. 16, comma 5, CCII - Misure cautelari - Inibitoria - Esclusione



Presupposto necessario per la conduzione in buona fede delle trattative sulla base del piano di risanamento prospettato è la rappresentazione del valore di liquidazione, inteso come soddisfazione che i creditori riceverebbero nell’alternativa liquidatoria.


Non può essere concessa una misura cautelare che sospenda gli obblighi di pagamento derivanti dai contratti bancari di finanziamento, poiché essa determinerebbe una rimodulazione giudiziale del sinallagma contrattuale non prevista dalla legge e si porrebbe altresì in contrasto con il carattere provvisorio della tutela cautelare qualora fosse suscettibile di produrre effetti irreversibili.


L’inibitoria dell’escussione della garanzia pubblica può essere concessa quando sia concretamente pronosticabile una violazione dell’obbligo dell’istituto di credito di partecipare alle trattative secondo buona fede, anche sotto il profilo del mancato coinvolgimento del garante pubblico, non essendo sufficiente a tal fine una richiesta formulata in via preventiva e priva dell’allegazione di concrete condotte contrarie a buona fede.


L’art. 16, comma 5, CCII esclude che l’accesso alla composizione negoziata possa determinare, per ciò solo, la riclassificazione del credito bancario, ma non deroga agli obblighi di classificazione e segnalazione alla Centrale dei rischi quando ne ricorrano i relativi presupposti, sicché non può essere concessa una misura cautelare che impedisca alla banca l’adempimento di tali obblighi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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