Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35427 - pubb. 31/10/2026
Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione e non si estende alla fase esecutiva
Cassazione civile, sez. III, 14 Maggio 2026, n. 14202. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - Principio di ultrattività del mandato - Medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione - Operatività - Estensione alla fase esecutiva - Esclusione - Estinzione della società - Attività volta a promuovere l’esecuzione forzata o a resistere all’opposizione - Nuova procura - Necessità
Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto. (massima ufficiale)
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