Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35429 - pubb. 31/10/2026

Bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali e responsabilità per la conservazione e consegna delle scritture contabili

Tribunale Roma, 20 Luglio 2026. Pres. Valentini.


Bancarotta fraudolenta - Patrimoniale e documentale - Aggravata dal danno di rilevante entità e dalla pluralità di fatti a seguito di false comunicazioni sociali


Sottrazione di documenti contabili - Falsificazione di scritture contabili - Tenuta delle scritture in guisa da rendere sostanzialmente impossibile una corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società



Non integra, per insussistenza del fatto, la fattispecie delittuosa contestata mediante falsità delle comunicazioni, laddove le censure mosse alle decisioni operate in bilancio dagli amministratori in tema di svalutazione dei crediti siano fondate sul solo divario tra quanto accantonato e quanto poi effettivamente recuperato. Occorre valutare, in ragione delle contingenze specifiche, le effettive prospettive di esigibilità ex ante, secondo la previsione della norma (volutamente) elastica, volta a ricomprendere ipotesi concrete insuscettibili di essere inquadrate all’interno di rigide classificazioni o predeterminate casistiche.


Non integra, per insussistenza del fatto, la condotta di falsa comunicazione sociale in presenza di diversa qualificazione del debito “verso fornitori” piuttosto che “debito infragruppo”, trattandosi di iscrizione in ogni caso passiva, inidonea a fornire una falsa rappresentazione della situazione economico – patrimoniale, tale da incidere sull’aggravamento del dissesto.


Deve essere mandato assolto per non aver commesso il fatto l’amministratore di società effettivamente cessato dalla carica, in quanto su quest’ultimo non grava alcun dovere di conservazione della documentazione contabile, né l’obbligo di consegna della stessa al curatore, atteso che la relativa posizione di garanzia incombe esclusivamente sul soggetto che riveste la carica di amministratore (ovvero di liquidatore) al momento della dichiarazione di fallimento. (Luca Basciani) (Filippo Morlacchini) (Rosa Maria Natale) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura degli Avv.ti Luca Basciani, Filippo Morlacchini, Rosa Maria Natale


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