Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35540 - pubb. 03/11/2026

Liquidazione controllata: prosecuzione dell’attività del debitore ed esercizio provvisorio

Tribunale Ivrea, 22 Luglio 2026. Pres. Mussa. Est. Carrera.


Liquidazione Controllata – Prosecuzione dell’attività d’impresa – Ammissibilità – Condizioni – Differenze con l’esercizio provvisorio



Nella liquidazione controllata, ove acceda alla procedura il debitore che opera con l’impresa individuale, va condiviso l’orientamento giurisprudenziale che si è espresso in senso favorevole alla prosecuzione dell'attività d'impresa, anche oltre la chiusura della procedura, dovendosi evidenziare come essa sia necessaria al sostentamento del debitore e funzionale alla formazione di attivo da distribuire ai creditori, tanto più laddove l'attività costituisca l'unica risorsa concretamente disponibile, sicché la sua cessazione non produrrebbe alcuna utilità aggiuntiva per il ceto creditorio, ma solo la perdita della capacità reddituale della ricorrente (cfr.: Tribunale di Asti, 21 novembre 2024; Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Siena, 14 giugno 2024 — cui aderisce in termini sostanzialmente conformi, Tribunale di Monza, 9 aprile 2025, e Tribunale di Bolzano, 9 dicembre 2025).
Peraltro, depone in tal senso l'assenza di qualsivoglia divieto normativo alla continuità d'impresa nella liquidazione controllata; al contrario, l'art. 272, comma 2, secondo periodo, CCII, nel richiamare l'art. 213, comma 4 CCII, prevede che il programma di liquidazione indichi gli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio dell'impresa del debitore, mentre l'art. 270, comma 2, lett. e) CCII consente al Tribunale di autorizzare il debitore a continuare a utilizzare, per gravi e specifiche ragioni, beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
In secondo luogo, milita nel medesimo senso la circostanza che i beni strumentali all'esercizio dell'attività, per il loro modesto valore, sarebbero comunque nella sostanza sottratti a un'utile liquidazione, e in parte esclusi dall'apprensione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. d) CCII, che richiama il limite di impignorabilità di cui all'art. 515, comma 3, c.p.c. per i beni strumentali all'esercizio della professione del debitore.
Va peraltro precisato che l'ammissibilità della prosecuzione dell'attività non implica la sua qualificazione in termini di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 211 CCII, sia perché tale istituto non è normativamente previsto per la liquidazione controllata, sia perché non ne è predicabile l'applicazione analogica, stante la diversità dei presupposti: nella liquidazione giudiziale l'esercizio dell'impresa è gestito dal curatore ed è provvisorio, essendo funzionale unicamente alla cessione dell'azienda in un tempo definito; nella liquidazione controllata, viceversa, la prosecuzione richiesta dalla ricorrente non è preordinata alla vendita dell'azienda, né necessariamente temporanea, essendo funzionale al di lei sostentamento e, correlativamente, alla messa a disposizione dei creditori del reddito eccedente; non occorre, pertanto, un separato provvedimento autorizzativo di esercizio provvisorio. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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