Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35541 - pubb. 03/11/2026

Concordato semplificato liquidatorio, esclusione della vis attractiva concorsuale e ammissibilità dell'azione monitoria del creditore

Tribunale Milano, 28 Settembre 2026. Est. Avancini.


Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio - Natura negoziale e non coattiva - Art. 32 CCII - Inapplicabilità - Accertamento del passivo - Insussistenza - Competenza funzionale del tribunale della procedura - Esclusione - Competenza secondo le regole ordinarie


Concordato semplificato - Effetti dell'apertura della procedura - Divieto di azioni esecutive e cautelari - Giudizio di cognizione - Ammissibilità - Ricorso per decreto ingiuntivo - Opposizione



Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-sexies CCII è una procedura di natura negoziale e concorsuale. Esso segue alla composizione negoziata della crisi ed è volto esclusivamente alla liquidazione dell'attivo esistente. Per la sua natura negoziata e non coattiva, è sottratto all'ambito di operatività dell'art. 32 CCII. Inoltre non prevede un procedimento di accertamento del passivo assimilabile a quello degli artt. 200 e ss. CCII. Ne consegue che le controversie promosse dai creditori nei confronti del debitore ammesso alla procedura non sono attratte alla competenza funzionale del tribunale presso il quale la procedura pende. La competenza va invece determinata secondo le regole ordinarie. (Nella specie, è stata rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società debitrice, opponente a decreto ingiuntivo, che invocava la competenza esclusiva del Tribunale di Pescara, presso il quale pendeva il concordato semplificato, ed è stata affermata la competenza territoriale del tribunale adito, non contestata sotto altri profili.)


L'apertura del concordato semplificato produce effetti sul solo piano esecutivo, impedendo ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e cautelari sul patrimonio del debitore. Non incide invece sul piano della cognizione. È quindi pienamente ammissibile l'azione con cui il creditore chiede, anche in via monitoria, l'accertamento del proprio credito e la condanna del debitore al pagamento. Ciò vale anche quando il credito sia già contemplato nella procedura concordataria. (Nella specie, è stata ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria fondata sull'inclusione del medesimo credito nella procedura di concordato semplificato.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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