Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35543 - pubb. 04/11/2026
Trattenimento illegittimo dello straniero e azione risarcitoria
Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Giugno 2026, n. 18658. Pres. D'Ascola. Est. Vincenti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI - Provvedimento di proroga del trattenimento - Invalidità - Illegittima privazione della libertà personale - Azione risarcitoria - Previo esperimento dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sindacato sul provvedimento - Contenuto e limiti
L'azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all'illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori - essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione del danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi verso l'obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale - dovendo svolgersi, in tal caso, il sindacato del giudice adito sul provvedimento lesivo esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell'azione proposta e, pertanto, ai soli fini dell'accertamento dei presupposti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose. (massima ufficiale)
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