Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35552 - pubb. 05/11/2026

La prelazione convenzionale del conduttore non opera nella vendita coattiva eseguita nell’ambito del concordato preventivo

Tribunale Larino, 15 Settembre 2026. Est. D'Alonzo.


Concordato preventivo - Liquidazione dei beni - Vendite competitive - Natura coattiva - Effetti purgativi


Concordato preventivo - Vendita immobiliare - Prelazione convenzionale del conduttore - Clausola riferita alla vendita volontaria - Inapplicabilità alla liquidazione concordataria


Locazione commerciale - Prelazione urbana - Vendita giudiziaria - Liquidazione concordataria - Esclusione



Le vendite effettuate in esecuzione della componente liquidatoria di un concordato preventivo hanno natura coattiva e non negoziale, anche quando l’effetto traslativo si realizzi mediante un atto contrattuale, essendo inserite in un procedimento finalizzato al migliore soddisfacimento dei creditori e assoggettate, ai sensi dell’art. 182, comma 5, l.fall., alla disciplina delle vendite fallimentari, compresi gli effetti purgativi.


Il diritto di prelazione convenzionale attribuito al conduttore di un immobile per il caso in cui il locatore decida di procedere autonomamente alla sua vendita non è esercitabile in occasione della vendita coattiva disposta nell’ambito della liquidazione concordataria, non ricorrendo il presupposto negoziale al quale le parti hanno subordinato l’operatività della prelazione. La natura giudiziaria della vendita e la sua sottoposizione a procedure competitive impediscono di equipararla all’alienazione volontaria contemplata dalla clausola contrattuale.


Il diritto di prelazione del conduttore previsto dall’art. 38 della legge n. 392/1978 presuppone il carattere volontario e oneroso dell’alienazione dell’immobile locato e non trova applicazione nelle vendite coattive, comprese quelle effettuate nella fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni, nelle quali l’interesse del conduttore deve cedere alle esigenze di speditezza e competitività della liquidazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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