Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35560 - pubb. 06/11/2026
Composizione negoziata: la transazione fiscale può essere sottoscritta dopo la conclusione delle trattative se la proposta è stata formulata tempestivamente
Tribunale Roma, 05 Ottobre 2026. Est. Miccio.
Composizione negoziata - Transazione fiscale - Autorizzazione del tribunale - Ambito del controllo - Convenienza economica e fattibilità del piano - Esclusione
Composizione negoziata - Transazione fiscale - Proposta formulata durante le trattative - Sottoscrizione successiva alla relazione finale dell’esperto - Ammissibilità - Limiti
Nel procedimento previsto dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, il controllo del tribunale ha ad oggetto la regolarità della documentazione e dell’accordo e comprende la verifica della completezza dei documenti prescritti e della loro conformità allo schema legale, dell’effettiva sottoscrizione della transazione, della sua formazione nell’ambito temporale consentito e dell’assenza di diritti indisponibili, mentre sono esclusi sia un potere sostitutivo rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione finanziaria sia il controllo sulla convenienza economica dell’accordo e sulla coerenza o fattibilità del piano ad esso sotteso.
Ai fini dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, è necessario che la proposta di transazione fiscale sia formulata nel corso delle trattative, mentre il consenso dell’Amministrazione finanziaria e la conseguente sottoscrizione dell’accordo possono intervenire anche dopo la scadenza del termine massimo dell’incarico dell’esperto e il deposito della relazione finale, purché l’accordo formalizzi la proposta tempestivamente formulata e definita durante le trattative; dopo la scadenza di tale termine non è invece consentito avviare o proseguire le trattative sulla proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Giustino Di Cecco
Testo Integrale





