Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 384 - pubb. 01/01/2007

Registro dei falliti: cancellazione ex lege

Tribunale Vicenza, 20 Luglio 2006. Pres., est. Limitone.


Riabilitazione civile – Registro dei falliti – Cancellazione dei nomativi iscritti in base alla legge anteriore alla riforma fallimentare.

Riforma della legge fallimentare – Norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. n. 5/2006 – Ambito di applicazione.



Il venir meno dell’istituto della riabilitazione, conseguente all’entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, ha determinato una sorta di riabilitazione ex lege per tutti gli iscritti al registro dei falliti. E poiché le norme introdotte dalla riforma trovano in subiecta materia immediata applicazione, deve essere ordinata l’immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 riguarda solo le procedure di fallimento in corso (fatta eccezione per il riferimento al ricorso), ovvero tutte le fattispecie soggette ad una evoluzione processuale nell’ambito della procedura fallimentare, mentre per ciò che concerne i presupposti o condizioni di fallibilità o le conseguenze della chiusura del fallimento ovvero per le norme attributive o eliminative di status e condizioni, o della legittimazione ad agire, le norme vigenti devono intendersi già applicabili anche alle procedure pendenti o per le quali sia già stato depositato il ricorso e ciò ad evitare inique disparità di trattamento in casi in cui deve prevalere il favor personae. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Aurora Marangoni



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