Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1373 - pubb. 10/12/2008
Iva, sanzioni pecuniarie e privilegio
Cassazione civile, sez. I, 18 Settembre 2008, n. 23808. Est. Panzani.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - I.v.a. - Credito per pene pecuniarie - Privilegio generale mobiliare - Applicabilità - Sussistenza.
In tema di credito per pene pecuniarie in materia di I.V.A., la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale escIude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell'art. 62, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969. (fonte: CED – Corte di Cassazione)
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