Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1479 - pubb. 31/01/2009

Accertamento in via incidentale della qualità di collaboratore di giustizia e competenza

Tribunale Torino, 20 Gennaio 2009. Est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Istituti di prevenzione e pena – Qualità di collaboratore – Accertamento – Competenza territoriale – Fattispecie



Poiché la qualità di collaboratore di giustizia va accertata in via incidentale nel procedimento avente ad oggetto la concessione di un beneficio penitenziario, anche ai fini di tale accertamento è territorialmente competente la magistratura di sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, 8° comma, l. 15 marzo 1991, n. 82, allorché l’interessato é persona sottoposta a speciali misure di protezione. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


ORDINANZA

 

nel procedimento di sorveglianza relativo al riconoscimento dello status di collaboratore

in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo del 16.11.2005 Proc. Gen. Rep. c/o Corte Appello Bari

 

nei confronti di B. R.,                           nato a XXXX il XXXX

e residente in / detenuto in Casa Reclusione Alessandria - SAN MICHELE -

difeso dall’Avv. Aimone Picchio in sostituzione dell’Avv. Maristella Amisano del foro di Torino, d’ufficio

 

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (competenza di Roma) del rappresentante del P.M., dott. Maria Pia Astore e del difensore;

 

PREMESSO CHE:

 

-       B. R. ha chiesto l’accertamento della sua condotta di collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter, comma 2, O.P. ai fini della fruizione di permessi premiali;

-       in tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione, assimilabile ad uno "status", indipendentemente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere, invece, accertata nell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di uno dei detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria di cui all'art. 58 ter, comma primo, legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4 bis stessa legge” (così tra le più recenti Cass. pen. (Ord.), Sez. I, 31/01/2006, n.7267, in Riv. Pen., 2007, 3, 329);

-       poiché il B. è titolare di un programma di protezione, il procedimento di merito (nell’ambito del quale si dovrà incidentalmente accertare pure la sua qualità di collaboratore di giustizia) rientra nella competenza della Magistratura di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991;

 

P.Q.M.

 

dichiara la propria incompetenza territoriale e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

 

Così deciso in Torino, 20 Gennaio 2009

 

IL GIUDICE ESTENSORE (Giuseppe Vignera)       

 

IL PRESIDENTE (Giuseppe Burzio)


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