Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15326 - pubb. 28/06/2016
Amministratore dimissionario e nomina di un nuovo amministratore senza convocare i condomini
Tribunale Napoli, 19 Giugno 2016. Pres., est. De Crecchio.
Condominio degli edifici – Mancata sostituzione dell’amministratore dimissionario – Ricorso per nomina di nuovo amministratore da parte dell’Autorità giudiziaria – Legittimazione dell’amministratore dimissionario – Sussiste – Necessità di convocazione dei condomini – Esclusione
L’art.1129, primo comma, c.c., subordina l’intervento sostitutivo del tribunale alla esistenza di un condominio avente un numero di codomini superiore a otto ed all’incapacità dell’assemblea di nominare un amministratore.
L’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria non ha carattere discrezionale e, conseguentemente, neppure richiede la preventiva convocazione di tutti i partecipanti al condominio che giammai potrebbero opporvisi e che non risultano essere soggetti portatori o titolari di posizioni giuridiche atte a risentire direttamente degli effetti del provvedimento richiesto (non sussistendo nel condominio degli edifici un diritto dei partecipanti di concorrere all’amministrazione della cosa comune come invece previsto nel caso della comunione semplice. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Ghigo Giuseppe Ciaccia
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