Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1728 - pubb. 14/05/2009
Norma transitoria e rito applicabile ai fallimenti dichiarati dopo il luglio 2006
Cassazione civile, sez. I, 05 Marzo 2009, n. 5294. Est. Plenteda.
Fallimento – Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 5/2006 – Interpretazione – Procedimento per dichiarazione di fallimento e procedimento di liquidazione – Distinzione – Fallimenti dichiarati successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa – Applicazione della nuova disciplina.
La norma transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha inteso chiaramente distinguere il procedimento per dichiarazione di fallimento dalla procedura di fallimento che consegue alla sentenza dichiarativa; questa procedura, infatti, non si innesta nel procedimento avviato con la domanda di fallimento ma si apre ed inizia con la sentenza dichiarativa, la quale da un lato costituisce l’epilogo del procedimento che ha avuto inizio con il ricorso del debitore, del creditore o del pubblico ministero e dall’altro l’inizio della procedura liquidatoria. (In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il termine per l’opposizione allo stato passivo di fallimento dichiarato in seguito a ricorso presentato prima della riforma ma dichiarato successivamente fosse di trenta giorni e non di quindici). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale