Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21722 - pubb. 11/01/2019
Obbligo del curatore subentrato nel contratto di locazione di pagare i canoni di locazione
Cassazione civile, sez. III, 06 Aprile 1983, n. 2421. Est. Ruperto.
Mancato recesso da parte del curatore - Obbligo del curatore di adempiere l'obbligazione di pagamento dei canoni - Subordinazione ad iniziative del locatore nei confronti del giudice delegato - Esclusione
L'obbligo del curatore, subentrato nel contratto di locazione al conduttore dichiarato fallito, di provvedere al puntuale pagamento dei canoni di locazione, scaturisce direttamente dal contratto ed il suo adempimento non è condizionato da alcuna iniziativa del locatore di richiedere al giudice delegato autorizzazioni di sorta. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Subentro e recesso del curatore
In attesa della decisione del curatore permane l'obbligo di pagamento dei canoni - ∙ Subentro del curatore, determinazione e pagamento dei canoni in prededuzione