Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2454 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Maggio 2010, n. 11503. Rel., est. Piccininni.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell’attivo - In genere - Ordinanza di vendita - Reclamo - Termine - Decorrenza - Dalla effettiva conoscenza del provvedimento - Fondamento.



Il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di vendita immobiliare ai sensi dell'art. 26 legge fall., decorre dall'effettiva conoscenza dell'avvenuta emissione dell'ordinanza medesima e non dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, atteso che la formale comunicazione risponde ad una specifica e diversa finalità, che è quella di consentire al creditore di intervenire, facendo valere le proprie ragioni ed assicurandosi la realizzazione di un prezzo adeguato. (massima ufficiale)


Massimario, art. 26 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Island Finance s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. De Gasperi 21, presso l'avv. Enrico Insom, rappresentata e difesa dall'avv. ABBATE Luigi giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Fallimento Camedil Ferlisi s.r.l. in persona del curatore, Banca Popolare Sant'Angelo s.c.r.l. in persona del legale rappresentante, Confimpresa Euromed in persona del legale rappresentante, Ingross s.r.l. in persona del legale rappresentante;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di Agrigento emesso nel procedimento n. 907/04 del 20.12.2004.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4.3.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, subordinatamente, per l'accoglimento dell'ultimo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20.12.2004 il Tribunale di Agrigento, nel giudicare sul reclamo proposto dalla Island Finance s.p.a., nella sua qualità di creditore ipotecario, avverso l'ordinanza di vendita immobiliare del 12.11.2003, poi reiterata il 20.1.2004, e gli atti conseguenti (ordinanza di aggiudicazione, decreto di trasferimento, piano di riparto parziale), lo dichiarava in parte infondato e in parte inammissibile per tardività.
Più precisamente, per l'infondatezza, il tribunale rilevava che le ordinanze di vendita sopra richiamate non sarebbero state notificate ai sensi della L. Fall., art. 108, circostanza questa che non avrebbe reso configurabile un vizio dell'ordinanza di vendita, che rispetto alla notificazione costituisce necessariamente un "prius logico"; per l'inammissibilità, riferita agli atti successivi, osservava, per il decreto di aggiudicazione e quello di trasferimento, che "il reclamo è tardivo in quanto il ricorrente conosce i provvedimenti che qui critica da molto tempo prima del canonico termine di dieci giorni", circostanza non contrastata dalla Island Finance, che viceversa opponeva l'irrilevanza della conoscenza degli atti impugnati acquisita in modo diverso da quello contemplato nell'art. 136 c.p.c.;
per il provvedimento di deposito del piano di riparto che, avendo lo stesso contenuto ordinatorio, avrebbe dovuto essere impugnato entro tre giorni dalla comunicazione ai sensi della L. Fall., art. 26, ipotesi non verificatasi nella specie.
All'esito negativo del reclamo seguiva poi la condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali. Avverso il decreto la Island Finance proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non resistevano gli intimati.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 4.3.1010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione la Island Finance, dopo aver rappresentato la mancanza di interesse al gravame limitatamente alla statuizione di rigetto e di inammissibilità per essere stato accolto un secondo reclamo, con riferimento alla disposta condanna al pagamento delle spese processuali ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., sotto vari profili, e segnatamente: a) per il fatto che la detta disposizione non sarebbe applicabile nei procedimenti in camera di consiglio ed il giudice in sede di volontaria giurisdizione non potrebbe emettere sentenza di condanna;
2) in quanto l'oggetto del reclamo avrebbe dovuto essere sostanzialmente individuato nella richiesta di revoca del progetto di riparto parziale, di cui si invocava l'illegittimità derivata, e quindi contro un provvedimento non avente natura decisoria;
3) in ragione del principio della soccombenza virtuale, che sarebbe stato individuabile in capo ai resistenti. Il difetto di notificazione era stato infatti fatto valere non come vizio autonomo di singoli provvedimenti, ma come vizio dell'intera fase procedimentale; il vizio denunciato era esclusivamente quello concernente il difetto di notifica; la conoscenza del piano di riparto parziale non poteva essere fatta risalire a comunicazione via fax; analogamente sarebbe stata irrilevante la conoscenza in fatto dell'ordinanza di vendita;
4) poiché comunque la liquidazione effettuata avrebbe superato i massimi consentiti, trattandosi di procedimento in camera di consiglio di valore indeterminato.
Le censure sono infondate.
Sui primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché fra loro connessi, si osserva infatti che è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo nell'ambito della volontaria giurisdizione, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dall'art. 91 c.p.c., e segg. (C. 07/11320, C. 06/1856, C. 05/7644, C. 03/1343, C. 01/6365). Quanto al terzo motivo, il punto oggetto di contestazione riguarda la individuazione della data iniziale di decorrenza del termine di dieci giorni stabilito per la proposizione del reclamo.
Secondo il tribunale, infatti, il detto termine decorrerebbe dalla "conoscenza dell'avvenuta emissione delle ordinanze di vendita", intervenuta "molto tempo prima del canonico termine di dieci giorni" (p. 5), mentre secondo il ricorrente, che non ha contestato il fatto della conoscenza del decreto, il detto termine decorrerebbe dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza di vendita, che non vi sarebbe mai stata.
In proposito occorre rilevare che il tribunale aveva confortato il proprio assunto con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (segnatamente C. 02/14002, C. 97/5235) e con l'ulteriore considerazione della non pertinenza della difforme giurisprudenza richiamata in senso contrario, avendo questa ad oggetto le diverse "ipotesi in cui si discute della legittimità di un provvedimento emesso dal g.d. da parte del relativo destinatario" (p. 5). Tale puntualizzazione del giudice del merito non è stata censurata dal ricorrente, che si è sostanzialmente riportato al contenuto della giurisprudenza già segnalata, sicché, non essendovi motivo per discostarsi dalle sopra citate sentenze nn. 14002 e 5235, incentrate in particolare sulla diversa finalità cui risponde la notifica dell'ordinanza di vendita (che è quella di consentire ai creditore di intervenire per far valere le proprie ragioni ed assicurarsi la realizzazione di un prezzo adeguato), la censura sollevata non risulta accoglibile.
Resta infine il quarto motivo attinente all'importo delle spese riconosciute, asseritamente liquidate in misura superiore ai massimi consentiti, atteso che per i procedimenti in camera di consiglio, quale quello in oggetto, gli importi massimi per onorari e per diritti sarebbero stati rispettivamente di Euro 1.725,00 e Euro 161,00 mentre il tribunale di Agrigento aveva condannato essa ricorrente al pagamento a tale titolo di Euro 8.000,00 per ciascuna parte.
Anche tale doglianza risulta priva di pregio, poiché se è vero che le tabelle A paragrafo 7 e B paragrafo 3 relative ad onorari (A) e diritti (B) per i procedimenti speciali fissano i massimi nei termini indicati, è pur vero che il D.M. n. 127, art. 11, relativo alle tariffe forensi stabilisce nel comma 2 che, ove nell'ambito dei detti procedimenti "sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi 1^, 2^, 4^ della tabella A".
Nella specie si è verificata l'ipotesi delineata dal detto comma 2, attesa l'incontestabile esistenza delle numerose contestazioni sopra richiamate, circostanza da cui discende in particolare, per la parte di interesse, l'applicabilità della tabella 2^ e pertanto, stante la mancata allegazione delle prestazioni effettuate dalla controparte astrattamente idonea a comprovare il diritto ad un riconoscimento della refusione delle spese processuali in misura più contenuta, l'impossibilità di verificare l'effettiva violazione dei massimi tariffari e, conseguentemente, l'inconsistenza della censura in esame.
Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010