Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2643 - pubb. 29/11/2010
Accesso al fondo per le vittime dell'usura, richiesta del curatore e reviviscenza della legittimazione del fallito
Tribunale Marsala, 18 Ottobre 2010. Est. Lupia.
Fallimento - Accesso al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Legittimazione del curatore - Inerzia - Reviviscenza della legittimazione del fallito.
Accesso al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dell'usura - Valutazione in ordine alla spettanza del beneficio - Competenza del giudice del procedimento - Richiesta tardiva Disapplicazione del provvedimento amministrativo di riconoscimento dei benefici.
Volta che sia stato dichiarato il fallimento, il diritto di richiedere il beneficio di accesso al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura spetta esclusivamente al curatore, con la precisazione che in caso di sua inerzia si avrà una reviviscenza della legittimazione del fallito a far valere in sede giudiziale e amministrativa la relativa pretesa patrimoniale, il cui ricavato dovrà comunque confluire nell'attivo della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Spetta esclusivamente al giudice del procedimento la valutazione in ordine alla spettanza o meno del beneficio di accesso al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, con la conseguenza che il giudice avrà facoltà di disapplicare il provvedimento amministrativo prefettizio in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio della sospensione dei termini qualora la relativa richiesta non sia stata tempestivamente presentata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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