Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26453 - pubb. 19/12/2021
Abuso del concordato e nozione di continuità aziendale: 'secondo round' del caso Maccaferri
Appello Bologna, 18 Novembre 2021. Pres. De Cristofaro. Est. Guernelli.
Concordato preventivo - Abuso - Nozione di continuità aziendale - Holding
La Corte d’Appello di Bologna conferma il fallimento dichiarato dal Tribunale per abuso dello strumento concordatario, ribadendo “l’obbligo del debitore, secondo correttezza e buona fede, di predisporre sin dall’inizio (dall’emersione della crisi) una domanda completa e potenzialmente idonea ad essere ammessa” (laddove nella specie “piano e proposta erano incompleti, l’attestazione (nuova o modificata) non predisposta, la percentuale ai chirografari neppure determinata”).
Quanto alla sequenza di proposte progressivamente modificate, la Corte la considera “di per se’ abusiva, poiché se non ha impedito almeno ha ostacolato l’esame del Tribunale (costretto a “inseguirle”, a partire dalla richiesta di ben 158 chiarimenti sulla prima proposta “piena”, dopo udienze interlocutorie)”.
Con riguardo al rapporto fra continuità aziendale e natura di holding “spuria”, la Corte afferma che “i beni e le attività previste come residue non costituiscono di per se’, secondo il criterio funzionale, una attività aziendale organizzata, tantomeno volta a (o compatibile con) il miglior soddisfacimento dei creditori. Se quindi è vero che l’attività della holding è impresa astrattamente proseguibile e che in concerto ne e’ stata prevista la prosecuzione, è altrettanto vero che nel piano detta attività prosegue in una prospettiva eminentemente liquidatoria, (...) seppure “ordinata”, in teoria non dissimile da uno scenario fallimentare (...). Quel che residua allora è solo la percezione di utili dalla controllata”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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