Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2778 - pubb. 20/12/2010

Risoluzione del concordato preventivo e regime transitorio

Appello Catania, 11 Novembre 2010. Pres., rel., est. Ferreri.


Concordato preventivo - Risoluzione - Regime transitorio - Domanda del commissario giudiziale - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Risoluzione - Regime transitorio - Concordato iniziato prima della riforma - Irrilevanza.



Al procedimento di concordato preventivo che sia iniziato in data precedente al 1 gennaio 2008, in base all'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007, dovranno essere applicate le disposizioni precedentemente in vigore, con la conseguenza che la risoluzione del concordato potrà essere pronunciata anche se richiesta dal solo commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora la risoluzione del concordato preventivo venga richiesta nella vigenza delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, al procedimento dovranno essere applicate le nuove norme anche nell'ipotesi in cui il concordato del quale viene chiesta la risoluzione sia iniziato nella vigenza della normativa precedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Salvatore Nicolosi


Massimario, art. 22, D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169


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