Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2868 - pubb. 07/02/2011

Opposizione lo stato passivo, autorizzazione a stare in giudizio del G.D., natura impugnatoria del gravame e definizione del thema decidendum

Tribunale Verbania, 18 Novembre 2010. Pres., rel. Maria Serena Riccobono.


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Non necessità di autorizzazione del G.D. per la costituzione in giudizio della Curatela con il patrocinio di difensore – Inammissibilità per il Curatore di sollevare nuove eccezioni processuali e di merito.



Nel giudizio di opposizione a stato passivo, a seguito della modifica introdotta all’art. 31, legge fallimentare dall’art. 37 D.Lgs. n. 5 del 2006, il curatore non necessita di previa autorizzazione del giudice delegato per la costituzione in giudizio, potendo direttamente rilasciare la procura alle liti al difensore. (Maria Serena Riccobono) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione a stato passivo al curatore è preclusa la facoltà di ampliare il “thema decidendum” e, conseguentemente “il thema probandum”, cristallizzato dal provvedimento di esclusione del giudice delegato, attesa la natura strettamente impugnatoria del gravame, ragion per la quale all’onere di puntuale allegazione a carico dell’opponente delle censure mosse corrisponde specularmente a carico della curatela l’onere di contraddirle nel predetto e circoscritto ambito, con la sola esclusione delle eccezioni processuali relative alla nuova fase, come può desumersi tra l’altro dall’insanabile contrasto che si verrebbe a creare essendo imposto all’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 4, legge fallimentare, di articolare mezzi istruttori e depositare documenti. (Maria Serena Riccobono) (riproduzione riservata)




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