Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30674 - pubb. 20/02/2024
Le spese condominiali maturate nel corso dell’esecuzione forzata non costituiscono credito privilegiato o da riconoscere in prededuzione
Tribunale Treviso, 05 Dicembre 2023. Est. Torresan.
Progetto di distribuzione – Spese condominiali – Privilegio – Prededuzione – Esclusione
Ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 115/2002, il creditore procedente deve anticipare le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento, che dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 c.c..
Le spese condominiali non hanno un’immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, è necessario che il Condominio si munisca di un autonomo titolo esecutivo per poter far valere in sede esecutiva il credito relativo agli oneri condominiali maturati successivamente al pignoramento. (Simone Voltarel) (riproduzione riservata)
Il commento: Le spese condominiali maturate nel corso dell'esecuzione forzata. Natura del credito e gestione del riparto, di Simone Voltarel
Segnalazione dell’Avv. Simone Voltarel
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